Firmato dal ministro Catalfo il decreto che consente ai giornalisti libero professionisti che nel primo trimestre del 2020 possano dimostrare di aver avuto un calo di attività di almeno il 33%, di chiedere alla propria cassa di previdenza il contributo di sostegno di 600 euro. Molti però gli interrogativi.

 

Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha firmato l’atteso decreto (qui) , che consentità ai liberi professionisti, quindi anche ai giornalisti freelance, che abbiano avuto un calo di attività di almeno il 33% nel primo trimestre del 2020, di chiedere alla propria cassa di previdenza il contributo di sostegno di 600 euro.

Si tratta di un primo intervento per fronteggiare immediatamente l’emergenza, ha spiegato il ministro, ribadendo che il governo sta già lavorando al decreto di aprile, “dove l’obiettivo è di prevedere, per queste categorie di lavoratori, un indennizzo di importo superiore“.

Al di là di ogni altra considerazione, nello specifico dei giornalisti il decreto presenta non pochi punti oscuri che rischiano di creare forti incertezze e un pericoloso “assalto alla diligenza” dell’Inpgi2.
Non è chiaro, ad esempio, se il contributo governativo è cumulabile con quello diretto annunciato ieri dallo stesso ente previdenziale e destinato, alla luce dei criteri di ammissibilità, a soli 2.800 iscritti su quasi 20mila.
Desta perplessità anche il fatto che il trimestre di riferimento per il calcolo del calo di attività sia quello gennaio-marzo 2020: sia perchè nei primi due mesi dell’anno non c’è stata alcuna emergenza, sia perchè, essendo il decremento computato in base ai flussi di cassa, si rischia il paradosso che la perdita di lavoro potrebbe non essere dimostrabile qualora, come è purtroppo comune nel nostro settore, proprio nel trimestre de quo fossero stati incassati crediti da lavoro risalenti a periodi precedenti: tre, sei mesi, un anno prima.
Critico anche il contenuto dell’art. 6: “Gli enti di previdenza obbligatoria procedono per gli iscritti alla verifica dei requisiti e provvedono, ai sensi dell’art.  6, all’erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle
domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio di cui al precedente comma 1 e di quanto previsto dall’articolo 4“. Pare inevitabile, con questo metodo, un assalto che potrebbe provocare un’infinità di contestazioni e l’inceppamento del sistema. Non sarebbe stato più logico dettare altri criteri, tipo un sorteggio per lettera, garantendo così un ordinato inoltro e istruzione delle pratiche?