Pubblicato ieri in G.U. il decreto che assicura ai giornalisti iscritti all’Inpgi2 il bonus di 1.000€ di maggio. La cosa drammatica non è che i soldi (pari a 18€/gg) arrivino con due mesi di ritardo, ma che l’obolo sia più alto del guadagno medio di un freelance medio.

 

Una buona notizia per quelli che non hanno ancora attaccato la penna al chiodo e già non si dedicano al vu’ lava’ semaforico: pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “decreto di agosto” che, “salvo intese”, riconosceva ai giornalisti iscritti all’Inpgi2 (e a tutti i liberi professionisti con cassa privata obbligatoria) la famosa indennità governativa di 1000€ per il mese di maggio 2020. Gli accrediti verranno effettuati in automatico dallo stesso ente previdenziale.

Per una categoria in dissoluzione abituata ormai a vivere di beneficenza, espedienti e colpi di fortuna, è una sorta di manna, anche se in un mondo normale sarebbe roba da insurrezione.

Ma guardiamo al lato più preoccupante della faccenda, cioè al futuro.

Dopo i 600€ di marzo erogati a aprile e i 600€ di aprile erogati a giugno, i 1.000€ di maggio erogati a fine agosto (occhio però, le ferie sono sacre e la tempistica qualche sospetto lo solleva sui reali tempi del versamento) dovrebbero concludere il trittico dei “redditi di ultima istanza” versati ai freelance.

In altre parole, questi soldi dovrebbero essere gli ultimi, salvo recrudescenze autunnali della catastrofe pandemica che nessuno auspica.

Alcune amare considerazioni:

  • 2.200€ spalmati su 123 giorni (da 1/4 al 31/8) fanno meno di 18€ al giorno: sfido chiunque a camparci;
  • di contro, 18€ sono l’equivalente quotidiano, a tariffe correnti (per chi le accetta: io no), di sei pezzi a 3 euro o di tre pezzi a 6 euro o due pezzi a 9 euro;
  • 18 euro sono, anche, circa la metà del compenso giornaliero medio che un periodico nazionale importante offre a un giornalista per servizi, reportage o inchieste della durata di 8 giorni di lavoro;
  • in pratica, nell’intervallo di tempo tra il 1/4 e il 31/8 oltre la metà di chi percepisce il misero sussidio governativo guadagna più di quanto guadagnerebbe lavorando normalmente;
  • ne consegue che, se l’emergenza dovesse continuare, per costoro il sussidio non sarebbe un’elemosina ma, se non un toccasana, un concreto aiuto.

Traetene le conclusioni.

 

Ecco il testo del decreto.

DECRETO AGOSTO – Art. 13
Disposizioni concernenti l’indennita’ a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza

1. Ai fini della completa attuazione di quanto previsto dall’articolo 78 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai soggetti gia’ beneficiari dell’indennita’ di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 adottato ai sensi dell’articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita’ e’ erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 e, per tale mese, la stessa e’ elevata all’importo di 1.000 euro.

Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i quali non abbiano gia’ beneficiato dell’indennita’ di cui al predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 maggio 2020, ai fini del riconoscimento agli stessi dell’indennita’ di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto del 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attivita’ che e’ esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020. Le domande per l’accesso all’indennita’ per i soggetti di cui al secondo periodo devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, salvo quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 29 maggio 2020, adottato ai sensi dell’articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 2. Il beneficio di cui al comma 1 e’ riconosciuto nel limite di spesa di 530 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere pari a 530 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede: a) quanto a 124,8 milioni di euro per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; b) quanto a 405,2 milioni di euro per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziata dall’articolo 78, comma 1, lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.


DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
(20G00122) (GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020 – Suppl. Ordinario n. 30)